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  04 gennaio , 2013       piero.devita       Attualità   
RIFIUTA DI ANDARE A SCUOLA- GIUDICE DI PACE DI TREBISACCE  ASSOLVE I GENITORI
SCUOLE ELEMENTARI

" IL FIGLIO NON VUOLE ANDARE A SCUOLA"

IL GIUDICE DICE DI PACE DI TREBISACCE
RITIENE "NON RESPONSABILI I GENITORI".

IL P.G. DI CATANZARO RICORRE ALLA CASSAZIONE
CHE ANNULLA LA SENTENZA
E REINVIA AL GIUDICE DI PACE LA VICENDA PER UN RIESAME....


- Un fatto che merita attenzione  per ciò che riguarda l'obbligo scolastico-

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Rifiuta di andare a scuola, i genitori non sono responsabili.


bambini che vanno a scuola















Non è colpa dei genitori se il figlio non va a scuola. Il "rifiuto volontario, categorico e assoluto del minore" ad andare a scuola "non superabile con l'intervento dei genitori e dei servizi sociali" può far escludere la responsabilità dei genitori se il proprio figlio non frequenta le lezioni.

Lo si evince da una sentenza con cui la terza sezione penale della Cassazione ha affrontato il caso di due genitori extracomunitari assolti dal giudice di pace di Trebisacce "per non aver commesso il fatto" dall'accusa di aver omesso senza giustificato motivo di far impartire ai loro figli l'istruzione elementare.

Contro l'assoluzione dei due imputati, era ricorso alla Suprema Corte il pg di Catanzaro. Gli 'ermellini', annullando con rinvio la sentenza impugnata e disposto un nuovo processo per approfondire la vicenda, nella sentenza n.47110 depositata oggi (6 dicembre 2012), hanno chiarito in quali situazioni particolari può essere esclusa la responsabilità del genitore, ossia "solo quando emergano elementi che rendano inattuabile l'adempimento dell'obbligo di istruzione".

Tra gli esempi citati dalla Corte, dunque, la "mancanza assoluta di scuole o di insegnanti", lo "stato di salute dell'alunno", la "disagiata distanza tra scuola ed abitazione se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economiche dell'obbligato non consentano l'uso di mezzi privati" e il "rifiuto volontario, categorico e assoluto del minore non superabile con l'intervento dei genitori e dei servizi sociali".

Nel caso in esame, invece, il giudice di pace, secondo la Cassazione, "si è limitato genericamente a far riferimento ad una comunicazione del dirigente scolastico" ed ha "apoditticamente ritenuto che da siffatta comunicazione emergesse che, nonostante l'impegno profuso dai genitori, i minori avevano rifiutato di frequentare la scuola dell'obbligo", senza specificare "da quali elementi abbia tratto la prova del rifiuto dei minori a frequentare la scuola dell'obbligo e quale sia stato e in che modo si sia manifestato l'impegno dei genitori per superare il rifiuto dei minori medesimi".

Per questo, la vicenda dovrà essere riesaminata dal giudice di pace.

( Fonte: AffariItaliani.it)